Legge 20 febbraio 1958, n. 97 Art. 10
L'Ente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dopo quindici giorni dalla data della deliberazione di approvazione del Consiglio di amministrazione; b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali; c) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.