Legge 20 febbraio 1958, n. 93 Art. 6
All'assicurazione di cui ai precedenti articoli provvede con separata gestione l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
All'assicurazione di cui ai precedenti articoli provvede con separata gestione l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.