Legge 20 febbraio 1958, n. 93 Art. 5
((L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso. I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantita' delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione)) . ((4))
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1982.
Verweist auf
- Legge 20 febbraio 1958, n. 93 Art. 21