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Legge 20 febbraio 1958, n. 189 · Legge 20 febbraio 1958, n. 189 — Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina

Legge 20 febbraio 1958, n. 189 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio