Legge 20 febbraio 1958, n. 189 Art. 3
Al n. 3 dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , sono aggiunte, in fine, le parole: "con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari".