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Legge 15 febbraio 1958, n. 46 · Legge 15 febbraio 1958, n. 46 — Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

Legge 15 febbraio 1958, n. 46 Art. 8

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L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di eta' e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio.