Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 15 febbraio 1958, n. 46 · Legge 15 febbraio 1958, n. 46 — Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

Legge 15 febbraio 1958, n. 46 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall' art. 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221 , e' consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui per particolari motivi non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente art. 8. A favore degli insegnanti elementari e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attivita' di servizio - la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo e' comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.