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Legge 14 febbraio 1958, n. 138 · Legge 14 febbraio 1958, n. 138 — Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori

Legge 14 febbraio 1958, n. 138 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale puo' essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente art. 7, purche' l'eccedenza della prestazione gli, sia retribuita come lavoro straordinario o compensata con equivalente periodo di riposo. Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l'azienda deve fare denuncia all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.