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Legge 14 febbraio 1958, n. 138 · Legge 14 febbraio 1958, n. 138 — Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori

Legge 14 febbraio 1958, n. 138 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro. Il riposo settimanale deve normalmente usufruirsi di domenica, fatta eccezione per il personale viaggiante per il quale cade nel giorno stabilito dal turno. E' consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti.