Legge 11 febbraio 1958, n. 73 Art. 6
((L'Osservatorio e' retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte: a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Universita' italiane; b) un rappresentante del Ministero del tesoro; c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica)) . Partecipa al Consiglio di amministrazione il direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo. Su delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli enti pubblici o privati che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio. Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni; alla scadenza, i suoi componenti possono essere riconfermati. Al presidente spettano la rappresentanza giuridica dell'Osservatorio, gli affari di ordinaria amministrazione, gli atti conservativi e quelli aventi carattere di urgenza. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.