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Legge 11 febbraio 1958, n. 73 · Legge 11 febbraio 1958, n. 73 — Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

Legge 11 febbraio 1958, n. 73 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento: a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio; b) con il contributo dello Stato di cui all'art. 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione; c) con gli eventuali proventi delle proprie attivita'; d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati. ((Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985)) .