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Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica

Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 9Servizi periferici

TITOLO I ORDINAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

In KraftAmtlicher Text

L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica e' di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potra' essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.