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Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica

Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 8Ispettorato centrale

TITOLO I ORDINAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

In KraftAmtlicher Text

Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.