Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica
Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 6Sussidi
TITOLO I ORDINAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA
Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre. La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma e' subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sara' controllata dai provveditori agli studi.