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Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica

Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 5Palestre ed impianti sportivi

TITOLO I ORDINAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

In KraftAmtlicher Text

Tutti gli edifici scolastici devono comprendere una area per le esercitazioni all'aperto. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano piu' di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi. Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.