Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica
Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 18Decorrenza degli effetti economici e del trattamento di quiescenza
TITOLO II RUOLO ORGANICO DEGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA
Gli effetti economici dei provvedimenti di inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla stessa data risultino in servizio in qualita' di incaricati o supplenti con nomina annuale. Per coloro che non si trovino in tale condizione, gli anzidetti effetti decorrono invece dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Parimenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge decorre il trattamento di quiescenza per coloro che precedentemente alla stessa data abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo.