Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica
Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 17Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 16
TITOLO II RUOLO ORGANICO DEGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA
Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente articolo, e' valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, nonche' il servizio prestato in qualita' di incaricato o supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e la data del 1° ottobre 1916.