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Legge 29 novembre 1957, n. 1224 · Legge 29 novembre 1957, n. 1224 — Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche

Legge 29 novembre 1957, n. 1224 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno

1959. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.