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Legge 29 novembre 1957, n. 1224 · Legge 29 novembre 1957, n. 1224 — Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche

Legge 29 novembre 1957, n. 1224 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il Fondo di cui al precedente articolo e' destinato: fino a concorrenza del versamento di lire 900 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1; fino a concorrenza dei versamenti sui 900 milioni che saranno effettuati dall'Alta Autorita', alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.