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Legge 31 ottobre 1957, n. 1009 · Legge 31 ottobre 1957, n. 1009 — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958

Legge 31 ottobre 1957, n. 1009 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

E' stabilito per l'esercizio finanziario 1957-58, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 , il limite di impegno di lire 460.000.000 di cui: 1) lire 40.000.000 per la concessione: a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 56 e dell'art. 57 del citato decreto n. 261; b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, 408, a favore di Comuni e di Istituti autonomi per le case popolari; 2) lire 70.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , per la concessione: a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607 , ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari; b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , i proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra; 3) lire 100.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici i cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ; 4) lire 250.000.000 per opere in concessione relative la nuova costruzione, ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947, n. 261, dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 , prorogata con la legge 1 ottobre 1951, n. 1141 , e ulteriormente prorogata con la legge 28 marzo 1957, n. 222 .