Legge 31 ottobre 1957, n. 1009 Art. 4
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1957-58 la spesa di lire 2.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 .