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Legge 26 ottobre 1957, n. 1008 · Legge 26 ottobre 1957, n. 1008 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958

Legge 26 ottobre 1957, n. 1008 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzati: a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge; b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge. Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 2 della presente legge.