Legge 26 ottobre 1957, n. 1008 Art. 3
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1957-58, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.