Legge 12 ottobre 1957, n. 1034 Art. 8
Per la gestione dei fondi ed in vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato e' autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
Per la gestione dei fondi ed in vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato e' autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.