Legge 12 ottobre 1957, n. 1034 Art. 7
Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 in rapporto agli impegni da soddisfare, a titolo di anticipazione. Il commissario e' tenuto a rendere regolari e periodici rendiconti delle somme somministrategli.