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Legge 9 ottobre 1957, n. 976 · Legge 9 ottobre 1957, n. 976 — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico

Legge 9 ottobre 1957, n. 976 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

Il beneficio di cui all'articolo precedente viene accordato ai nuovi impianti o agli ampliamenti nei limiti e con modalita' che saranno indicati dal piano alberghiero da adottarsi con delibera del Consiglio comunale, su proposta del sindaco, sentite le categorie interessate. Tale piano determinera', tra l'altro, il numero dei posti letto ritenuto indispensabile. Le concessioni per nuovi alberghi o ampliamenti, in relazione col suddetto piano, saranno accordate dalla Giunta comunale per le attrezzature non superiori alla terza categoria e dal Consiglio comunale per quelle superiori.