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Legge 9 ottobre 1957, n. 976 · Legge 9 ottobre 1957, n. 976 — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico

Legge 9 ottobre 1957, n. 976 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

Per i nuovi impianti alberghieri che saranno creati entro il periodo di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, competera' l'esenzione da ogni imposta e tributo erariale per la durata di anni dieci dalla data di apertura degli impianti medesimi. Tale esenzione si applica anche per il caso di ampliamento di impianti gia' esistenti, che superi per valore il 50 per cento di questi ultimi.