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Legge 12 agosto 1957, n. 752 · Legge 12 agosto 1957, n. 752 — Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato

Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 43Prescrizione degli interessi e del capitale

TITOLO VI PRESCRIZIONE

In KraftAmtlicher Text

Le rate degli interessi sui titoli di Debito pubblico non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. E' parimenti prescritto il capitale rappresentato dai titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilita'. Per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine e' di venti anni dalla medesima data. La disposizione del comma precedente si applica, anche al capitale dei prestiti irredimibili qualora sia reso rimborsabile per effetto di conversione o altra operazione finanziaria. Sono annullate le iscrizioni delle rendite dei prestiti irredimibili delle quali non siasi reclamato il pagamento nel corso di dieci anni, o, se trattasi di rendite annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera d) dell'art 34, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui puo' essere fatta valere la prescrizione.