Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 42Comunicazioni al giudice penale
TITOLO V OPPOSIZIONI
Qualora i titoli di rendita siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notificazione del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informarne la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli.