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Legge 12 agosto 1957, n. 752 · Legge 12 agosto 1957, n. 752 — Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato

Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 17Provvedimento giudiziale

TITOLO III SUCCESSIONI

In KraftAmtlicher Text

E' in facolta' degli aventi diritto di produrre, in sostituzione dei documenti indicati negli articoli 14 e 15, un decreto emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono le rendite a chi di ragione, determinando, qualora piu' siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, il decreto di attribuzione delle rendite agli aventi diritto, che puo' essere prodotta in luogo dei documenti indicati nell'art. 16, deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. L'Amministrazione del debito pubblico puo' chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione non ritenga di poter essa risolvere.