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Legge 12 agosto 1957, n. 752 · Legge 12 agosto 1957, n. 752 — Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato

Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 16Successione aperta all'estero

TITOLO III SUCCESSIONI

In KraftAmtlicher Text

Se la successione del titolare siasi aperta all'estero, il diritto a succedere deve dimostrarsi con i documenti indicati negli articoli 14 e 15. In tal caso l'attestazione di notorieta' puo' essere formata innanzi al console italiano od anche essere sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo. Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita coi documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico puo' chiedere un certificato dell'autorita' consolare, attestante la loro regolarita' formale e sostanziale in rapporto alle leggi predette.