Legge 26 luglio 1957, n. 616 Art. 11
Il secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , gia' modificato per quanto riguarda la misura della indennita' speciale annua con l' art. 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063 , e' sostituito dal seguente: "A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37 , ed e' corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno".
Verweist auf
- Legge 26 luglio 1957, n. 616 Art. 1
- Legge 26 luglio 1957, n. 616 Art. 28