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Legge 26 luglio 1957, n. 616 · Legge 26 luglio 1957, n. 616 — Adeguamento delle pensioni di guerra dirette

Legge 26 luglio 1957, n. 616 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

L' art. 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 , e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, e' parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara".