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Legge 9 luglio 1957, n. 600 · Legge 9 luglio 1957, n. 600 — Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano

Legge 9 luglio 1957, n. 600 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Alla spesa di 10 miliardi per l'esercizio 1956-57, prevista dall'art. 1, si fara' fronte mediante prelevamento dal capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Alla spesa di 250 milioni per l'esercizio 1956-57 prevista all'art. 6 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla spesa di 750 milioni per l'esercizio 1956-57 prevista all'art. 10, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 147 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo.