Legge 9 luglio 1957, n. 600 Art. 11
Nella ripartizione e destinazione degli stanziamenti annui complessivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 10, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' tenere conto anche del ricavato di prestiti contratti da ciascun Ente o Sezione a termini del precedente art. 2.