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Legge 9 luglio 1957, n. 600 · Legge 9 luglio 1957, n. 600 — Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano

Legge 9 luglio 1957, n. 600 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

Nella ripartizione e destinazione degli stanziamenti annui complessivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 10, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' tenere conto anche del ricavato di prestiti contratti da ciascun Ente o Sezione a termini del precedente art. 2.