Legge 29 aprile 1957, n. 310 Art. 9
Agli impiegati tenuti alla frequenza dei corsi sono attribuite, oltre al normale trattamento economo di servizio e, se dovuti, agli altri assegni e indennita' corrisposti continuativamente al rimanente personale, le indennita' di missione nei limiti e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.