Legge 29 aprile 1957, n. 310 Art. 10
Nel regolamento saranno stabilite le norme che disciplineranno per gli impiegati di prima nomina l'alloggio obbligatorio presso la sede della Scuola e i relativi motivi di dispensa, nonche' le condizioni di ammissione all'alloggio nei posti liberi per gli altri frequentanti.