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Legge 14 aprile 1957, n. 277 · Legge 14 aprile 1957, n. 277 — Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione

Legge 14 aprile 1957, n. 277 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministero della pubblica istruzione e scelti fra i suoi funzionari e di due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero del tesoro. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati. Essi esercitano il loro mandato ai sensi delle norme contenute ne gli articoli 2403 e seguenti del Codice civile , in quanto applicabili, ed assistono alle riunioni del Comitato.