Legge 14 aprile 1957, n. 277 Art. 8
Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministero della pubblica istruzione e scelti fra i suoi funzionari e di due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero del tesoro. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati. Essi esercitano il loro mandato ai sensi delle norme contenute ne gli articoli 2403 e seguenti del Codice civile , in quanto applicabili, ed assistono alle riunioni del Comitato.