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Legge 14 aprile 1957, n. 277 · Legge 14 aprile 1957, n. 277 — Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione

Legge 14 aprile 1957, n. 277 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Entro il mese di dicembre il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, gia' deliberato dal Comitato. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il conto consuntivo, che si riferisce all'esercizio decorso, gia' deliberato dal Comitato, corredato dalla relazione dei revisori dei conti. Il conto consuntivo viene approvato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero del tesoro.