Legge 11 aprile 1957, n. 258 Art. 4
Il personale degli Enti locali che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e' ammesso a usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianita' minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.