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Legge 11 aprile 1957, n. 258 · Legge 11 aprile 1957, n. 258 — Integrazione e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, per l'esodo volontario dei dipendenti degli Enti locali

Legge 11 aprile 1957, n. 258 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Qualora il regolamento organico dell'Ente locale e le disposizioni di legge non stabiliscano tassativamente i limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , si considera come limite massimo di eta' per il collocamento a riposo: l'eta' di anni 65 per il personale che a tale eta' raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni 40; l'eta' superiore ad anni 65, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 anni di servizio utile, per il rimanente personale.