Legge 5 marzo 1957, n. 220 Art. 4
Nessun indennizzo e' dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella suindicata zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti.
Nessun indennizzo e' dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella suindicata zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti.