Legge 5 marzo 1957, n. 220 Art. 3
Qualora si renda indispensabile ampliare o modificare una costruzione gia' esistente, il proprietario e' tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti.