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Legge 19 febbraio 1957, n. 118 · Legge 19 febbraio 1957, n. 118 — Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Thailandia effettuato in Roma il 10 maggio 1955 relativo a danni subiti dalla sede della Legazione di Thailandia in Roma

Legge 19 febbraio 1957, n. 118 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Alla copertura della spesa di lire 17.000.000, derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'art. 1, sara' provveduto a carico del fondo di cui al capitolo 532 dello stato di precisione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.