Legge 19 febbraio 1957, n. 118 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note indicato nell'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note indicato nell'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore.