Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 12 febbraio 1957, n. 47 · Legge 12 febbraio 1957, n. 47 — Istituzione del triennio di applicazione presso la Facolta' di architettura dell'Universita' di Palermo

Legge 12 febbraio 1957, n. 47 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Universita' di Palermo, la Regione siciliana, e gli altri Enti locali, e da approvare con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i contributi della Regione e degli altri Enti destinati al funzionamento della Facolta' di architettura. La convenzione di cui al precedente comma avra' la durata di un ventennio e potra' essere rinnovata per uguale periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza ovvero, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti cesseranno o non risulteranno piu' sufficienti, si intendera' senz'altro soppressa la Facolta' di architettura di cui agli articoli precedenti.