Legge 12 febbraio 1957, n. 47 Art. 5
La tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , s'intende integrata, per l'Universita' di Palermo, con l'aggiunta della Facolta' di architettura. La tabella D, annessa al citato testo unico, e' integrata, per l'Universita' medesima, con l'aggiunta delle seguenti parole: "Facolta' di architettura: posti di ruolo numero quattro in virtu' del decreto Presidenziale 22 gennaio 1955, n. 36 ".