Legge 11 gennaio 1957, n. 6 Art. 38
CAPO VI Disposizioni comuni
Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando: 1) non inizia i lavori nei termini prescritti; 2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorita' mineraria; 3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 13; 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida; 5) non corrisponde nei termini il canone; 6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione; 7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione; 8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.