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Legge 11 gennaio 1957, n. 6 · Legge 11 gennaio 1957, n. 6 — Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 11 gennaio 1957, n. 6 Art. 37

CAPO VI Disposizioni comuni

In KraftAmtlicher Text

Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.