Legge 11 gennaio 1957, n. 6 Art. 28
CAPO III Della coltivazione
La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente art. 22, e' affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed e' regolata da apposita convenzione stipulata fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio e l'Ente stesso.